ART. 1 – (Denominazione e sede)
- E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata:
<< Adriatic Crypto Hub >> enunciabile anche ACH con sede in via Ovidio, 23 nel Comune di Lanciano (CH)
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Finalità)
- L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
- Le finalità che si propone sono in particolare:
L’Associazione vuole essere un “punto d’incontro” per le persone interessate al Bitcoin e alle monete crittografiche, con il fine di poter creare team locali favorendo incontri, assemblee, workshop e conferenze sul tema delle cryptovalute e blockchain.
Lo scopo è quello di sensibilizzare le persone su questo argomento e accrescere la consapevolezza dell’importanza del Bitcoin, delle monete crittografiche e della blockchain e di quale ruolo rivestiranno nel futuro.
Attraverso le attività del gruppo, si cerca di promuoverne la diffusione e aumentarne l’uso sia all’interno che all’esterno della comunità.
L’obiettivo è quindi quello di generare un gruppo di persone che informi e che incentivi l’adozione del Bitcoin e lo sviluppo di tecnologie basate su di esso, aiutando e fornendo assistenza anche a coloro che lavorano direttamente su progetti basati sulla tecnologia Blockchain e sulle monete crittografiche.
Premesso che l’Associazione ha titoli per svolgere le funzioni di seguito esplicate, gli scopi che caratterizzano l’Associazione sono i seguenti:
- predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e ricerca;
- istituire e gestire, anche con appositi laboratori, corsi di alfabetizzazione o avanzati nell’ambito del Bitcoin, delle monete crittografiche e della blockchain;
- organizzare e gestire laboratori che si occupino di effettuare ricerca e sviluppo nell’ambito del Bitcoin, delle monete crittografiche e della blockchain;
- partecipare attraverso propri soci ad eventi e conferenze di carattere informativo e scientifico organizzati da altre associazioni e società afferenti alla sfera Bitcoin, delle valute crittografiche e della blockchain in modo da riportare le competenze e le esperienze all’interno dell’associazione;
- curare, anche in forma diretta o in coproduzione, la produzione editoriale di libri e pubblicazioni anche periodiche, di prodotti multimediali, sia per la formazione diretta che per la distribuzione;
- avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per la formazione, l’informazione e la comunicazione di massa;
- favorire l’estensione delle proprie attività socio-culturali attraverso forme consortili o partecipative di altra natura con organizzazioni pubbliche o private;
- promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale e scientifica nell’ambito del Bitcoin, delle monete crittografiche e della blockchain;
- proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i propri scopi;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e dei lavoratori e alla sempre più ampia diffusione del Bitcoin, delle monete crittografiche e della Blockchain;
- rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell’Associazione e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio di idee;
- dare sostegno informativo e organizzativo ad aziende nascenti o aziende interessate a creare progetti legati al settore blockchain che magari attraverso questo settore possono sviluppare e rendere più fruibile le tecnologie legate alla blockchain;
- istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per pregresse manifestazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno al sodalizio;
- indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, aste e lotterie sociali, gare a premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta ed indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, delle Regioni, della U.E., degli Enti locali, della Curia e di altre Istituzioni pubbliche o private;
- costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi dalle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti privati a favore di iniziative che rientrano nella sua sfera di azione;
- ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività;
- encomiare e, nei limiti della disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell’Associazione;
- istituire albi onorifici;
- rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari;
- l’Associazione potrà comunque organizzare e gestire, oppure far organizzare e far gestire da strutture collaterali proprie o di terzi sia pubbliche che private, qualsiasi attività statutariamente prevista, utile al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, la stessa potrà assumere finanziamenti da Enti ed Istituti all’uopo preposti, richiedere affidamenti bancari ed effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili alla vita dell’Associazione con esclusione delle attività proibite dalla legge.
ART. 3 – (Soci)
- Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- Ci sono 5 categorie di soci:
fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione, sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative , contributive e straordinarie
ordinari sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell’Associazione, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e delle eventuali quote integrative che saranno determinate dal Consiglio Direttivo in ragione delle attività da realizzare
volontari versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito
sostenitori erogano contribuzioni volontarie straordinarie, essi non sono tenuti né al versamento della quota sociale annua né di eventuali quote integrative e straordinarie.
benemeriti persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione al Consiglio direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
E’ ammessa la decisione di espulsione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 – (Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
- L’assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci, qualora fosse prevista anche la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
- Il consiglio direttivo è composto da numero cinque membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.
- Un membro del Consiglio Direttivo può dimettersi prima della scadenza del mandato attraverso comunicazione scritta al Presidente.
ART. 12 – (Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 – (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
- L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
- In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.